Circolari

CODICE DELLA STRADA - integrazione in merito alla procedura di rinnovo di validità della patente di guida.
Circolare n° 59/2014 » 29.04.2014
nfindustria comunica che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare n. 6850 del 9 aprile 2014, è intervenuto a fornire chiarimenti sulle disposizioni riguardanti il rinnovo di validità della patente di guida.
Pertanto, la Circolare del 3 marzo 2014 – di cui la nostra Circolare n.40/2014 del 17 marzo scorso - è da ritenersi abrogata.
Nello specifico, le integrazioni proposte precisano quanto segue:
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nel disciplinare i termini di presentazione della domanda di conferma di validità della patente di guida è stabilito un termine massimo di 4 mesi prima della scadenza. E’ precisato che, in caso di mancata conferma della validità patente per domande presentate prima di 4 mesi dalla scadenza, il titolare debba richiedere il duplicato patente, allegando certificato medico, fotografie e diritti di motorizzazione e bollo (rispettivamente di 9 euro e 16 euro);
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nel caso in cui il titolare di una patente di guida venga giudicato temporaneamente o permanentemente non idoneo per il rinnovo di validità, la commissione predisporrà un certificato in duplice copia non in bollo. Una copia andrà al titolare della patente, l’altra verrà spedita al competente Ufficio Motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente ai sensi degli artt. 129 e 130 del Codice della Strada;
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nel caso di discordanza tra il nome indicato nella carta identità o in un altro documento di identificazione personale e quello riportato nella patente di guida, è precisato che su quest’ultima deve essere riportato il nome indicato sulla carta identità ovvero in altro documento di identificazione personale in corso di validità;
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nell’attesa dell’ottenimento della nuova patente, la patente da rinnovare deve essere lasciata nella disponibilità del titolare;
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se al primo tentativo di recapito al titolare della nuova patente di guida non sia possibile consegnare la stessa, per assenza del destinatario, l'addetto al recapito lascia un apposito avviso di mancata consegna (1° avviso di mancata consegna) nella cassetta postale del titolare. Il titolare, in questo caso, avrà la possibilità di concordare il giorno del recapito chiamando il Contact Centerdi Poste Italiane al numero 803160;
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nel caso in sede di accertamento dell’idoneità psicofisica per il rinnovo della patente di guida, il sanitario accertatore dovesse commettere degli errori (trascrizione erronea di codici o sulla data di nuova scadenza) e detti dati dovessero essere riportati sulla nuova patente, il titolare della stessa dovrà richiedere all’Ufficio Motorizzazione civile, un duplicato della patente, allegando un’attestazione di versamento su c/c 4028 relativa all’imposta di bollo da applicare sul documento (attualmente pari a euro 16), l’attestazione di versamento su c/c 9001 (attualmente pari a euro 9) relativa al duplicato della patente e un certificato non in bollo del medico accertatore riportante i dati corretti, sul quale deve essere apposta la fotografia autenticata dal sanitario. Tale procedura varrà anche nel caso in cui sulla patente rinnovata sia stampata una fotografia che ritrae un soggetto diverso dal titolare, a causa di un errore nella spedizione della fotografia stessa.
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.
» Firma Il Segretario Generale Lorenzo Gradi | Autore GR/MF
» Carta intestata
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